Art. 35.
(Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro).

      1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro delegato dallo stesso Ministro, ed è composta da:

          a) un rappresentante del Ministero della salute;

          b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;

          e) tre funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

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          f) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominati dal presidente del coordinamento degli assessori regionali alla salute;

          g) un rappresentante dell'INAIL;

          h) un rappresentante dell'ISPESL;

          i) un rappresentante dell'Istituto italiano di medicina sociale;

          l) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          m) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. La Commissione può richiedere la consulenza di esperti nei diversi settori di interesse.
      3. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
      4. Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      5. All'inizio di ogni mandato la Commissione istituisce:

          a) un gruppo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;

          b) un gruppo per l'aggiornamento delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui ai titoli II, III, IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ai capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio

 

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1956, n. 164, ai capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX e XI del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e al decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale 2 settembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 23 settembre 1968;

          c) gruppi di lavoro temporanei per specifiche problematiche.

      6. La Commissione può essere consultata in ordine a:

          a) l'elaborazione dei piani di azione annuali per la promozione della salute e della sicurezza su tutto il territorio nazionale;

          b) l'elaborazione di linee guida tecniche da parte dell'ISPESL e dell'INAIL e dell'Istituto italiano di medicina sociale finalizzate ad assicurare unità e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche ai fini del coordinamento dei codici e delle raccolte di buone prassi realizzate da parte delle regioni;

          c) l'elaborazione dei piani di coordinamento delle attività di sostegno alle imprese da parte dell'INAIL, dell'ISPESL e dell'Istituto italiano di medicina sociale.

      7. Ai componenti della Commissione per le riunioni o le giornate di lavoro non spetta alcun gettone di presenza e le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dell'amministrazione, dell'ente o dell'organizzazione di appartenenza.